giovedì 18 marzo 2021

Petizione per un reddito decoroso ai disabili ed ai beneficiari dell'art.38 l.488/2001

 

La petizione è stata assegnata all'XI commissione del Senato in data 17 dicembre 2020 al n, 726  

 

Al Presidente del Senato della Repubblica

Petizione ai sensi dell’art. 50 della Costituzione

Per la promulgazione di una legge che assicuri dignità e qualità di vita agli invalidi

Noi sottoscritti invalidi civili  cittadini italiani

Premesso che

a)     L’art.13 della legge n.118/1971  così prevede: “13. (Assegno mensile). - 1. Agli invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo e il sessantaquattresimo anno nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 74 per cento, che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste, è concesso, a carico dello Stato ed erogato dall'INPS, un assegno mensile di euro 242,84 per tredici mensilità, con le stesse condizioni e modalità previste per l'assegnazione della pensione di cui all'articolo 12.

b)     La norma con i decreto rilancio ( l. 77/2020) e con il cosiddetto decreto agosto attribuisce agli invalidi civili totali la somma di  euro 651 ( 516 ) ma solo a seguito di adeguamento alla  sentenza della Corte Costituzionale n.152/2020  che ha dichiarato, nei sensi e nel termine di cui in motivazione, l’illegittimità costituzionale dell’art. 38, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)», nella parte in cui, con riferimento agli invalidi civili totali, dispone che i benefici incrementativi di cui al comma 1 sono concessi «ai soggetti di età pari o superiore a sessanta anni» anziché «ai soggetti di età superiore a diciotto anni»;

c)     Per gli invalidi civili con percentuali tra il 74 ed il 99 per cento,  la possibilità di trovare lavoro è pressocchè nulla : sia per la ridotta capacità lavorativa ancor più limitata, a secondo delle patologie, allo svolgimento di mansioni specifiche da svolgersi solo in condizioni ben definite dalle prescrizioni mediche, sia per la crisi che attanaglia il mercato del lavoro ormai da molto tempo e che non vedrà soluzioni né a breve e neppure nel medio periodo.

d)     Per gli invalidi civili totali le somme di cui alle citate norme, nonostante l’incremento ad opera della citate sentenza della Corte Costituzionale , sono da ritenersi ridicole per qualunque cittadino italiano, in particolare per soggetti che hanno esigenze mediche e personali che incidono pesantemente sulle proprie condizioni economiche. Le somme come attualmente riconosciute, sono inidonee a garantire qualità e decoro e neppure il semplice mantenimento. Nelle condizioni economiche attuali nessun cittadino italiano può mantenersi con 651 euro al mese tantomeno con 286, 81 euro al mese tanto meno persone così crudamente colpite nel fisico

e)     La citata sentenza della Corte Costituzionale specifica nella sentenza n.152/2020 con riferimento agli inabili al lavoro che: “L’importo mensile della pensione di inabilità, di attuali euro 286,81, è innegabilmente, e manifestamente, insufficiente ad assicurare agli interessati il “minimo vitale” e non rispetta, dunque, il limite invalicabile del nucleo essenziale e indefettibile del «diritto al mantenimento», garantito ad «ogni cittadino inabile al lavoro» dall’art. 38, primo comma, Cost”. Ma neppure l’incremento previsto può assicurare decoro e qualità della vita a cittadini italiani già tanto provati dalla sorte.

f)      Inflazione, incremento del costo della vita, perdita del potere di acquisto, confermano che gli importi previsti dalle norme citate e comunque previsti in forza di legislazioni vecchie di almeno  vent’anni, o addirittura di cinquanta anni, sono assolutamente inidonee a raggiungere il traguardo indicato dalla Corte Costituzionale, la quale può solo, nei limiti della legislazione esistente, valutarne la rispondenza alle previsioni costituzionali ed ,in linea di principio, indicare le mete da raggiungere per assicurare l’effettività dei diritti fondamentali

g)     Importi come quelli indicati, considerando il costo della vita in Italia, sono addirittura inferiori e di molto, sia nell’importo effettivo che nel loro ridotto potere di acquisto, a quanto viene riconosciuto in Stati in cui la povertà è purtroppo consolidata ( Belarus ad esempio)

h)     L’art. 38 della Costituzione della Repubblica Italiana statuisce i diritti degli inabili al lavoro: “ Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.”  E’ evidente, però, che i soggetti invalidi con percentuali inferiori  al cento per cento e che quindi, secondo i medici, mantengono una sia pur scarsa capacità lavorativa, capacità che spesso è solo nelle buone intenzioni delle Commissioni Inps, sono nella impossibilità assoluta di mantenersi per impossibilità nei fatti ad accedere al mercato del lavoro, nonostante l’obbligo di assunzione previsto dalla norma,per  impossibilità fisica di assumersi il peso di un rapporto di lavoro costante, per la crisi in cui versa il mondo del lavoro diventata ormai cronica e peggiorata negli ultimi tempi. Ma soprattutto sono impossibilitati a mantenersi per l’inadeguatezza di tutte le norme vigenti ad assicurare loro il sostegno necessario

 

Pertanto

Noi sottoscritti, cittadini italiani, chiediamo ai sensi dell’art.50 della Costituzione Italiana che il Parlamento si faccia carico delle esigenze degli invalidi civili ed intervenga legislativamente per

1)     adeguare la pensione di cui all’art.38 legge 448/2001 all’importo di 15 mila euro all’anno tredicesima compresa

2)     estendere la pensione di cui all’art. 38, oltre che a tutti i soggetti ivi indicati, a tutti gli invalidi civili a cui sia stata riconosciuta una invalidità pari o superiore al 74 per cento

3)     rivalutare i limiti di reddito portandoli a 15 mila euro l’anno per il soggetto non coniugato ed ad 15 mila euro a cui aggiungere l’importo dell’assegno sociale per il caso di cumulo con il coniuge con conseguente riduzione dell’assegno/ pensione come indicato dal citato articolo 38 nella dizione attuale

4)     prevedere la cessazione del pagamento dell’assegno/ pensione al soggetto che venga assunto o alla riduzione dell’assegno se il reddito determinato dalla nuova assunzione non supera il tetto dei 15 mila / 30 mila euro l’anno

5)     prevedere la cessazione del pagamento dell’assegno / pensione al soggetto le cui condizioni di salute migliorino e si riducano al disotto del 74 per cento

La petizione viene presentata ai sensi dell’art.50 della Costituzione

Con osservanza

( petizione realizzata e redatta da avv, Isabella Cusanno)

 

 

 

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